Giovedì, 05 Marzo 2020 16:20

Ex casa coniugale: l’IMU deve essere pagata dall’assegnatario

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La pronuncia del 10 gennaio 2020 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna affronta il caso della destinazione a dimora famigliare, tramite concessione di diritto di comodato a un coniuge al fine di utilizzarlo per tal scopo, da parte di un terzo estraneo al rapporto di coniugio. All’atto della separazione, tal bene viene assegnato a uno degli ex-coniugi; nondimeno il Comune richiede l’IMU anche al proprietario del bene (la madre di uno degli ex coniugi) che avrebbe mantenuto (anch’ella) la soggettività passiva. La CTR va di contrario avviso, sostenendo che la traslazione della soggettività passiva operata dalla disposizione del 2012 identifica uno e un solo soggetto passivo, nella persona dell’assegnatario del bene.

La questione affrontata dalla pronuncia in commento riguarda l’applicazione dell’art. 4 comma 12 quinquies D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012: la disposizione normativa in questione recita che “ai soli fini dell’applicazione dell'imposta municipale… l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Nel caso concreto, la CTP rigettava il ricorso del contribuente, argomentando che la norma in questione, avendo natura eccezionale e di deroga ai principi generali, deve essere interpretata in modo letterale e non estensivo; e quindi, in base al suo dettato letterale, essa attribuiva la soggettività passiva IMU unicamente al coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione, laddove sia l’altro coniuge ad essere proprietario o comproprietario; ma laddove, come nel caso che qui occupa, il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale sull’immobile, non può essere esclusa la soggettività passiva IMU anche del proprietario che sia comodante e soggetto terzo rispetto alla separazione.

Nella fattispecie, la madre di uno dei coniugi aveva concesso in comodato gratuito al figlio un immobile allo scopo di destinarlo ad abitazione coniugale; l’immobile era stato effettivamente destinato ad abitazione coniugale sino alla separazione degli stessi. In sede di giudizio di separazione, lo stesso era stato dal Tribunale assegnato alla moglie, che aveva iniziato a corrispondere al Comune di Forlì le somme richieste a titolo di IMU. In seguito, il Comune ha però richiesto il pagamento dell’IMU anche alla proprietaria del bene, che impugnava gli avvisi di accertamento sostenendo proprio ex art. 4 comma 12 quinquies D.L. n. 16/2012, che il solo soggetto passivo ai fini IMU era da ritenersi il coniuge assegnatario dell’immobile, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al fatto che proprietario sia l’altro coniuge od un terzo estraneo alla relazione di coniugio.

La CTR, in riforma della pronuncia di primo grado, ritiene che il legislatore abbia specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.

Risulta quindi contraddetto l’assunto del primo giudice, fondato essenzialmente sul solo tenore letterale della norma, che pare attribuire la soggettività passiva unicamente al coniuge assegnatario solo laddove proprietario o comproprietario fosse l’altro coniuge. Ritiene infatti la Commissione Regionale che detta limitazione in primo luogo non possa trarsi “dalla piana analisi esegetica del testo normativo”.

Secondariamente, il giudice dell’appello nota anche come “non può essere condiviso neppure il successivo snodo argomentativo, e cioè che la norma non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva in quanto avente natura eccezionale, essendo tale conclusione risultata espressamente disattesa dalla recente pronuncia di Cass. Civ. n. 11416/2019”.

E’ qui richiamato in motivazione quell’argomento della Corte di Legittimità secondo il quale “il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto dall’ICI”, id est “il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”; e che è “necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia qualificato, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o ad un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali”.

Ne deriva che “il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale”; ed in tal modo, “il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore”.

Da tale precisazione della Corte di cassazione deriva, secondo la sentenza qui annotata, che non possono desumersi “limiti operativi della norma nel caso di assegnazione a uno dei coniugi a seguito di separazione legale”, e quindi non può sostenersi che essa s’applica solo alla situazione in cui comproprietario o proprietario sia il coniuge non assegnatario; anzi la norma deve essere “interpretata estensivamente”, includendo nel relativo ambito di applicazione anche le ipotesi riconducibili ad una eadem ratio, e per tali motivi trova applicazione, ad esempio, anche alle famiglie di fatto.

 

In forza di tal interpretazione, quindi, secondo la Corte di Legittimità, il convivente "more uxorio", al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, che, non disciplinando un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per "eadem ratio", anche per l’appunto i rapporti di convivenza.

 

Avv. Giuseppe CAPONE

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